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ART: 1 Il Coordinamento è costituito da
gruppi organizzati di bonsaisti della Lombardia e del Piemonte,ha come finalità
l'offerta di un servizio nei confronti dei gruppi aderenti con l'obbiettivo di
favorire la diffusione dell'arte bonsai.
ART: 2 Ogni gruppo organizzato di bonsaisti è rappresentato dal suo presidente o
da altro iscritto al club con delega e potrà assumere deleghe scritte da un
solo club.
ART: 3 Compito del Coordinamento è di coordinare le attività bonsaistiche
nell'ambito geografico della Lombardia e del Piemonte.
ART: 4 Il Coordinamento avrà fondi propri per spese di segreteria.
ART: 5 Il Coordinamento è retto da un coordinatore con il compito di indire le
riunioni e tenere i collegamenti con le associazioni aderenti e non.
ART: 6 Il coordinatore è eletto tra i delegati e dai delegati al
coordinamento,il club cui il coordinatore appartiene nomina un altro delegato.
ART: 7 L'elezione del coordinatore è valida se il candidato ottiene almeno il
50% più uno dei voti. Le votazioni sono valide se almeno i tre quarti dei
rappresentanti sono presenti. Il mandato dura tre anni.
ART: 8 Il coordinamento non potrà in alcun caso intervenire o interferire nella
gestione delle attività dei singoli club che opereranno secondo il loro statuto.
ART: 9 Le attività promosse dal coordinamento vengono realizzate previa
presentazione ed approvazione di un programma dettagliato ed è obbligatorio
l'uso del logo del coordinamento.
ART: 10 Il presente regolamento può essere
modificato solo con la decisione dei quattro quinti dei delegati.
ART: 11 Alle riunioni del coordinamento possono partecipare tutti gli iscritti
ai club della Lombardia , del Piemonte e quant'altri solo come uditori.
ART: 12 Le proposte degli iscritti facenti parte del coordinamento devono essere
inviate per la discussione al coordinatore,che le proporrà alle riunioni del
coordinamento.
ART: 13 I club che non partecipano alla mostra di coordinamento con almeno una
pianta non potranno iscriversi al Coordinamento per l'anno successivo.

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